Gaius«La libertà è fra tutte le cose la più degna di favore.»

Concorso di persone mediante omissione

La giurisprudenza individua ipotesi di concorso nel reato mediante omissione a carico degli amministratori e dei sindaci della società a norma dell’art. 40 cpv. c.p. per non essere intervenuti ad impedire la realizzazione di fattispecie criminose realizzate da altri organi societari; così ad esempio è stata ravvisata (CASS.n.26399/2014) la responsabilità dei sindaci a titolo di concorso mediante omissione nei reati di bancarotta fraudolenta per fatti propri degli amministratori; o è stata ravvisata (CASS.n.36764/2006) la responsabilità dell’amministratore di una società che violando l’obbligo di vigilanza e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, di fatto consenta ad altri amministratori o a chiunque compia atti di gestione, di perpetrare delitti.

Autorevole dottrina (G.FIANDACA E.MUSCO, Diritto penale Parte Generale, TORINO,2014,669) in critica alle tendenze espansive della giurisprudenza, osserva che la configurabilità di posizioni di garanzia a scopo impeditivo presupporrebbe “una equilibrata corrispondenza tra doveri e poteri di impedimento”. Inoltre, continua la dottrina, “qualora si accedesse alla tesi secondo cui la responsabilità per omesso impedimento dell’evento andrebbe anche in prospettiva concorsuale circoscritta al novero dei reati causali puri, la questione della latitudine degli obblighi di impedimento di reati gravanti su organi societari, finirebbe con l’assumere una portata anche pratica di ben più scarso rilievo”


Pubblicato

in

da

Tag: