Gaius«La libertà è fra tutte le cose la più degna di favore.»

Scissione mediante scorporo

La scissione è (o è stata finora) l’operazione mediante la quale una società assegna l’intero patrimonio a più società (preesistenti o di nuova costituzione), o parte del suo patrimonio a una o più società (preesistenti o di nuova costituzione), con i seguenti scenari: a maggioranza i suoi soci (o i soci della società che si scinde) diventano automaticamente soci delle società assegnatarie o beneficiarie (TORRENTE SCHLESINGER, Manuale del diritto privato, MILANO 2021, 1145); all’unanimità, ad alcuni dei suoi soci, vengano assegnate solo azioni o quote della scissa e ad altri dei suoi soci, solo azioni o quote delle società beneficiarie (scissione asimmetrica TORRENTE SCHLESINGER, cit.1145).

Tralasciando qui ogni discorso relativo alla natura giuridica e ai caratteri di questa operazione straordinaria, nonché relativo al complesso procedimento necessario per attuare la scissione, preme qui segnalare che per effetto dell’art.  2506.1 del c.c. introdotto nel codice civile dall’art. 51 comma 3 lettera a del D.L.vo 19/2023 e in vigore dal 3 luglio p.v., è ora possibile effettuare l’operazione di scissione attribuendo parte del patrimonio della scissa ad una o più società di nuova costituzione e assegnando le azioni o quote della o delle società beneficiarie neocostituite, non ai soci della scissa ma direttamente alla società scissa; si tratta di una nuova modalità con cui può attuarsi la scissione.

Lo scorporo o la scissione mediante scorporo in favore di società beneficiaria o società beneficiarie già esistenti non è consentito; ma il risultato dovrebbe potersi comunque conseguire quando dopo la scissione mediante scorporo, si attui una fusione per incorporazione della beneficiaria neocostituita nella beneficiaria già esistente.

     


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