Gaius«La libertà è fra tutte le cose la più degna di favore.»

La compensazione legale

La compensazione (legale) si verifica tra due debiti: a) che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere (cd omogeneità); b) che sono ugualmente liquidi (determinati nel loro ammontare) (si esclude che un credito possa essere ritenuto liquido quando sia contestato); c) che sono ugualmente esigibili (suscettibili di richiesta di immediato adempimento anche davanti al giudice); (non sono esigibili i crediti posti sotto condizione sospensiva; fa eccezione l’ipotesi di cui all’art. 1244 c.c. per la quale la dilazione gratuita non è di ostacolo alla compensazione legale; norma che tende ad evitare un danno al creditore più tollerante) .

Ai fini della compensazione non è sufficiente la coesistenza di due debiti reciproci aventi le caratteristiche previste dalla legge, essendo anche necessario l’atto (diritto potestativo) di una delle due parti con cui essa dichiara di voler estinguere i due debiti. A tal proposito, è nota la posizione della giurisprudenza prevalente che riconosce alla dichiarazione di voler compensare, la natura soltanto dichiarativa, in contrasto con la posizione della dottrina prevalente che invece ne afferma la natura costitutiva.

La posizione della giurisprudenza è spiegata da Cass. n. 22324/2014 che afferma: “la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto (meramente dichiarativo n.d.s.) sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte.” .

Quella della dottrina è invece così spiegata (C.NOBILI Le obbligazioni, MILANO, 2001,171): è preferibile ritenere che la dichiarazione di voler compensare abbia natura costitutiva in quanto “solo la natura costitutiva si concilia con la necessità che la parte sollevi l’eccezione di compensazione in giudizio; se la compensazione fosse già avvenuta essa dovrebbe essere poter rilevata dal giudice tanto più in quanto si tratta di un effetto legale”.


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