In tema di maternità surrogata autorevole dottrina (S.ARMELLINI B.BAREL, Diritto Internazionale Privato MILANO,2022,305 e 311) ha segnalato che quando la coppia committente è italiana, e pertanto trasmette la cittadinanza anche al figlio, più che un problema di ordine pubblico, viene in considerazione una disarmonia tra l’atto di nascita redatto all’estero e la sottostante situazione sostanziale; secondo la dottrina citata, l’atto di stato civile non potrebbe avere una funzione probatoria di un rapporto di filiazione che in base alla legge italiana che lo regola, non risulta validamente costituito, perché la legge italiana attribuisce la maternità alla donna che partorisce e non a quella che ha stipulato un contratto di maternità surrogata (madre intenzionale). Se almeno uno dei genitori committenti è italiano, prosegue la dottrina (richiamando anche Trib. min. Milano, 3 agosto 2012), la legge regolatrice della filiazione è la legge italiana in quanto nell’atto di nascita il bambino risulta essere italiano (ed effettivamente, di solito è figlio biologico di padre italiano) e la legge italiana fino a questo momento attribuisce la maternità alla donna che ha partorito non a quella che ha stipulato l’accordo di maternità surrogata (art. 269 comma 3 c.c.).
va inoltre segnalato che una volta trascritto in Italia l’atto di nascita straniero non sembra possibile rimuovere lo status già acquisito dal minore; un intervento del giudice lederebbe gli interessi del minore e non troverebbe un equo bilanciamento degli interessi nell’adozione in casi particolari (S.ARMELLINI B.BAREL, Diritto Internazionale Privato MILANO,2022,309 che citano Tribunale di Roma 11 febbraio 2020)
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